0863.66599

Aree Cinofile

FUNZIONAMENTO E CARTOGRAFIA AREE CINOFILE TEMPORANEE (ANNO 2025)

Le Aree Cinofile Temporanee istituite su questo ATC sono fruibili dai cacciatori iscritti e ammessi alla stagione venatoria 2024/2025 in ottemperanza del Regolamento pubblicato in calce. Si conferma la fruizione delle stesse dal 05/02/2025 al 30/06/2025 (periodo di sospensione dal 01/04/2025 al 31/05/2025

CARTOGRAFIA AREE CINOFILE TEMPORANEE

ACT Vomita (Tagliacozzo)

ACT Santa Barbara (Capistrello)

ACT Guardia D’Orlando (Colli di Monte Bove)

REGOLAMENTO AREE CINOFILE TEMPORANEE ISTITUITE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ROVETO-CARSEOLANO

 

Articolo 1.

Il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Roveto-Carseolano, nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 10/2004, con delibera n. 2/2006 del 16.03.2006 statuisce il presente regolamento che regola l’accesso e l’utilizzo delle aree cinofile temporanee istituite dall’A.T.C. Roveto-Carseolano ai sensi dell’art.18 L.R. 10/2004.

Articolo 2

Nelle aree cinofile temporanee istituite dall’ATC Roveto-Carseolano è autorizzato l’allenamento e l’addestramento dei cani (da seguita, da ferma e da cerca) a tutti i cacciatori iscritti ed ammessi nell’A.T.C. Roveto-Carseolano, ai sensi della L.R. 10/2004, in regola con il versamento della quota associativa per la stagione venatoria di riferimento e provvisti di idonea copertura assicurativa per l’esercizio venatorio.

È altresì autorizzato l’accesso agli allevatori cinofili regolarmente iscritti all’E.N.C.I., previa autorizzazione del Comitato di Gestione e successivo versamento della quota associativa, di cui al primo comma, scontata del 10 per cento.

Articolo 3

L’accesso alle suddette aree cinofile è consentito nel periodo che va dal giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria al 30 giugno di ogni anno, con esclusione dei periodi riproduttivi delle singole specie individuati da questo ATC nel periodo che va dal 1 aprile al 31 maggio di ogni anno.

Articolo 4

L’attività cinofila all’interno delle aree è consentita per cinque giorni settimanali con l’esclusione del martedì e del venerdì.

Articolo 5

Ogni soggetto avente diritto all’accesso può condurre un numero massimo di cinque cani da seguita oppure un numero massimo di due cani da ferma o da cerca.

Articolo 6

Per l’utilizzo delle aree cinofile nei casi di seguito specificati il Comitato di Gestione può esigere le seguenti quote massime:

a)      per la partecipazione a gare e/o prove cinofile di lavoro:

  • sino a € 10,00 per ogni concorrente con cane da ferma o da cerca;
  • sino a € 20,00 per ogni concorrente con coppia di cani da seguita;
  • sino a € 30,00 per ogni concorrente con muta di cani da seguita.

Articolo 7

Nelle aree cinofile possono essere introdotti solo ed esclusivamente cani iscritti all’anagrafe canina.

I conduttori, cacciatori e cinofili, possono apporre sul collare di ogni cane in maniera indelebile il proprio nome e cognome.

Articolo 8

Nel territorio su cui insistono le aree cinofile sono vietati:

a)      l’esercizio della caccia nei periodi non consentiti;

b)      l’introduzione di armi e lo sparo, fatta eccezione per lo sparo a salve debitamente autorizzato;

c)      l’accesso in terreni in attualità di coltivazione, quando possa arrecare danno effettivo alle colture;

d)     l’immissione non autorizzata di selvaggina e la conduzione di un numero eccedente di cani consentiti per un solo conduttore;

e)      la conduzione di cani altrui.

Articolo 9

Lo sparo a salve è consentito, previa autorizzazione del Presidente del Comitato di Gestione, nel corso dello svolgimento di prove di lavoro e con armi non idonee al lancio di proiettili.

Articolo 10

La vigilanza sull’attività di addestramento, la prevenzione e la repressione del bracconaggio all’interno delle aree cinofile sono affidate, con tutti i poteri di legge e la massima autorità di iniziativa:

a)      a tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria;

b)      ai guardiacaccia volontari nominati dalle associazioni venatorie;

c)      ai cinofili disposti a svolgere volontario servizio di sorveglianza, previa segnalazione all’Amministrazione Provinciale competente e dotati di apposita tessera di riconoscimento.

Ogni soggetto avente diritto all’accesso è tenuto ad un comportamento deferente nei confronti di tutti gli incaricati al servizio di vigilanza e dovrà esibire, a richiesta degli stessi, tutta la documentazione prescritta per l’accesso oltre ai documenti di identificazione personale.

Articolo 11

Il ripopolamento nelle aree cinofile vengono effettuati annualmente, nei modi e nelle forme prescritte dalla legge e dal Comitato di Gestione e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con l’immissione di selvaggina di cattura (di provenienza nazionale) effettuata alla presenza degli agenti di vigilanza dell’Amministrazione Provinciale e debitamente accompagnata da certificazione sanitaria.

Articolo 12

L’attività di addestramento è sempre vietata nei terreni in attualità di coltivazione quando essa possa arrecare danno effettivo alle colture. Il trasgressore risponde personalmente del danno provocato ai sensi dell’art. 2043 c.c., fatta salva l’eventuale azione penale da parte del danneggiato.

Articolo 13

A chiunque violi il presente regolamento verranno comminate le sanzioni prescritte dalle leggi e/o regolamenti in materia.

Inoltre, per alcuni tipi di infrazioni, saranno irrogate dal Comitato di Gestione sanzioni amministrative secondo quanto di seguito disposto:

  1. 1. Infrazioni che determinano il richiamo:

a)      conduzione di cani altrui;

b)      menomazione o uccisione di selvaggina da parte di cani particolarmente scorretti.

  1. 2. Infrazioni che determinano l’interdizione dall’area cinofila per il periodo di un anno

a)      aver ricevuto più di un richiamo nell’anno in corso;

b)      accesso nelle aree cinofile nei giorni o periodi non consentiti;

c)      accesso nelle aree cinofile con armi comuni da sparo nei periodi non consentiti;

d)     cattura o abbattimento di selvaggina all’interno delle aree cinofile;

e)      falsificazione o alterazione dei documenti che consentono l’accesso alle aree cinofile;

f)       ingresso nelle aree cinofile senza la prescritta copertura assicurativa;

g)      ingresso nelle aree cinofila senza il versamento della quota associativa e/o delle ulteriori quote stabilite dal Comitato di Gestione;

h)      ingresso nelle aree cinofile con un numero di cani eccedenti quello consentito;

i)        ingresso nelle aree cinofile nelle ore notturne.

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento dell’Ambito Territoriale di Caccia “Roveto-Carseolano”.

Aggiornato il giorno

AREE CINOFILE

CONFINI ATC

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

CARTOGRAFIA

PRELIEVO SELETTIVO CINGHIALE

SPECIE COTURNICE

SPECIE CINGHIALE

SPECIE BECCACCIA