• Confini
  • Calendario Venatorio

 

Home AREE CINOFILE

Menu Principale

  • HOME PAGE
  • Specie BECCACCIA
  • Specie CINGHIALE
  • Specie COTURNICE
  • PRELIEVO SELETTIVO CINGHIALE
  • CONFINI ATC
  • CARTOGRAFIA
  • MIGLIORAMENTI AMBIENTALI
  • FOTO GALLERY
  • CALENDARIO VENATORIO
  • AREE CINOFILE
  • MODULISTICA
  • NORMATIVA CACCIA
  • AVVISI e BANDI

Menu utente

Login



  • Password dimenticata?
  • Nome utente dimenticato?
  • Registrati


Aree cinofile

FUNZIONAMENTO E CARTOGRAFIA AREE CINOFILE TEMPORANEE

Si informa l'utenza che le aree cinofile temporanee istituite per l'anno 2021 e fruibili dal 11/02/2021 fino al 30/06/2021  (con esclusione del periodo che va dal 01/04/2021 al 31/05/2021), sono le  seguenti (cliccare sui link qui di seguito per scaricare la cartografia):

Area cinofila temporanea Guardia d'Orlando

Area cinofila temporanea Pezze della Mola

Area cinofila temporanea Santa Barbara

Area cinofila temporanea Vomita

Area Cinofila Temporanea “Santa Barbara” in tenimento del Comune di Capistrello di circa 1.200 ettari così delimitata: partendo dalla località “Casali di Patana” a quota 736 si prosegue verso Capistrello seguendo una mulattiera fino a quota 726, zona denominata “La Giorgia Villa Liberati” si segue la S.S. numero 82 della Valle del Liri fino al Km. 16 a quota 662, si risale per le quote 850-1119-1301 seguendo il confine con il Comune di Canistro per le quote 1320-1339 fino all’incrocio con i Comuni di Canistro e Luco dei Marsi si ridiscende per tale confine alle quote 1239-1129 in località “Colle Paletto” quote 974-917-937 fino ad incontrare il confine con il Comune di Avezzano (località Fossagrande) si prosegue detto confine per le quote 927-920 fino alla galleria del Monte Salviano quota 750, si segue la Strada provinciale per la frazione di Cese dal Km. 9,700 fino al Km. 7,000 fino al confine strada interpoderale per Cese, si seguono le quote 710-715-712-724 fino all’abitato di Capistrello per tornare al punto di partenza “Casali di Patana”;

Area Cinofila Temporanea “Vomita” in tenimento nel Comune di Tagliacozzo con estensione di circa 750 ettari così delimitati: partendo da località Capo Croce o Casali Gioacchino a quota 820 si prosegue il canalone da quota 840 e si sale fino a raggiungere il confine comunale di Cappadocia a quota 1052; da qui si segue il confine tra il comune di Tagliacozzo e Cappadocia via per le quote 1006, 1023, 1039, 1142, 1125 individuabili dalla cima della collina sita tra la località Monte Forte e Valle Valminiera; ripartendo da quota 1125 si ridiscende per il vallone naturale verso la strada per Villa S. Sebastiano e precisamente in località detta “marmifera”; da questo punto si prosegue per la strada comunale asfaltata chiamata “via delle Macchie” ed a quota 715 si raggiunge l’incrocio con le strade per Sfratati e Colle San Giacomo; da questo punto si risale proseguendo la strada comunale asfaltata  per il Santuario della Madonna dell’Oriente e si prosegue sulla stessa strada verso Tagliacozzo giungendo così al punto di partenza in località Capo Croce a quota 820.

Area Cinofila Temporanea “Guardia D’Orlando” in tenimento dei Comuni di (A) Carsoli, (B) Tagliacozzo con estensione di circa 300 ettari così delimitati: partendo dal tornante della della S.S. Tiburtina Valeria al km  80 a quota 990 e si  segue la mulattiera per circa 400 m fino ad incrociare , a quota 936 un fosso. Da qui si sale fino a quota 1314 al vertice di confine fra i comuni di Carsoli e Tagliacozzo. Da qui, seguendo il confine si giunge fino al valico a quota 1294 e si procede  lungo la linea di quota 1300 fino alla località  i Peschi in corrispondenza del fosso che discende fino al km 83,500 della  S.S. Tiburtina Valeria . Si segue la stessa strada fino al tornante al km 82 e da qui si scende verso il fiume Turano che si costeggia fino alla stazione ferroviaria per poi risalire lungo la strada fino al punto di partenza al Km 80 della Tiburtina Valeria a quota 990;

Area Cinofila Temporanea “Pezze della Mola” in tenimento del Comuni di Carsoli, con estensione di circa 300 ettari così delimitati: partendo dal ponte sul fiume Turano della strada provinciale Turanense, in corrispondenza del confine regionale si risale lungo il fiume  stesso fino alla quota 565 alla confluenza con il  fosso Carcarone , si risale quest'ultimo verso il confine fra i comuni di Oricola e Carsoli fino a quota 571 e si segue la strada lungo  la strada Pezze della Mola a quota 571 e da qui si risale fino a quota 614 in corrispondenza del confine con Oricola e si segue lo stesso fino all'incrocio con la strada asfaltata del nucleo industriale in località Le Campora e si segue la stessa fino ad incontrare, in località Casa Bianca , bivio Poggio Cinolfo , la strada provinciale Turanense che si segue fino punto di partenza.

 

REGOLAMENTO AREE CINOFILE TEMPORANEE ISTITUITE

NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ROVETO-CARSEOLANO

 

Articolo 1.

Il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Roveto-Carseolano, nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 10/2004, con delibera n. 2/2006 del 16.03.2006 statuisce il presente regolamento che regola l’accesso e l’utilizzo delle aree cinofile temporanee istituite dall’A.T.C. Roveto-Carseolano ai sensi dell’art.18 L.R. 10/2004.

Articolo 2

Nelle aree cinofile temporanee istituite dall’ATC Roveto-Carseolano è autorizzato l’allenamento e l’addestramento dei cani (da seguita, da ferma e da cerca) a tutti i cacciatori iscritti ed ammessi nell’A.T.C. Roveto-Carseolano, ai sensi della L.R. 10/2004, in regola con il versamento della quota associativa per la stagione venatoria di riferimento e provvisti di idonea copertura assicurativa per l’esercizio venatorio.

È altresì autorizzato l’accesso agli allevatori cinofili regolarmente iscritti all’E.N.C.I., previa autorizzazione del Comitato di Gestione e successivo versamento della quota associativa, di cui al primo comma, scontata del 10 per cento.

Articolo 3

L’accesso alle suddette aree cinofile è consentito nel periodo che va dal giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria al 30 giugno di ogni anno, con esclusione dei periodi riproduttivi delle singole specie individuati da questo ATC nel periodo che va dal 1 aprile al 31 maggio di ogni anno.

Articolo 4

L’attività cinofila all’interno delle aree è consentita per cinque giorni settimanali con l’esclusione del martedì e del venerdì.

Articolo 5

Ogni soggetto avente diritto all’accesso può condurre un numero massimo di cinque cani da seguita oppure un numero massimo di due cani da ferma o da cerca.

Articolo 6

Per l’utilizzo delle aree cinofile nei casi di seguito specificati il Comitato di Gestione può esigere le seguenti quote massime:

a)      per la partecipazione a gare e/o prove cinofile di lavoro:

  • sino a € 10,00 per ogni concorrente con cane da ferma o da cerca;
  • sino a € 20,00 per ogni concorrente con coppia di cani da seguita;
  • sino a € 30,00 per ogni concorrente con muta di cani da seguita.

Articolo 7

Nelle aree cinofile possono essere introdotti solo ed esclusivamente cani iscritti all’anagrafe canina.

I conduttori, cacciatori e cinofili, possono apporre sul collare di ogni cane in maniera indelebile il proprio nome e cognome.

Articolo 8

Nel territorio su cui insistono le aree cinofile sono vietati:

a)      l’esercizio della caccia nei periodi non consentiti;

b)      l’introduzione di armi e lo sparo, fatta eccezione per lo sparo a salve debitamente autorizzato;

c)      l’accesso in terreni in attualità di coltivazione, quando possa arrecare danno effettivo alle colture;

d)     l’immissione non autorizzata di selvaggina e la conduzione di un numero eccedente di cani consentiti per un solo conduttore;

e)      la conduzione di cani altrui.

Articolo 9

Lo sparo a salve è consentito, previa autorizzazione del Presidente del Comitato di Gestione, nel corso dello svolgimento di prove di lavoro e con armi non idonee al lancio di proiettili.

Articolo 10

La vigilanza sull’attività di addestramento, la prevenzione e la repressione del bracconaggio all’interno delle aree cinofile sono affidate, con tutti i poteri di legge e la massima autorità di iniziativa:

a)      a tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria;

b)      ai guardiacaccia volontari nominati dalle associazioni venatorie;

c)      ai cinofili disposti a svolgere volontario servizio di sorveglianza, previa segnalazione all’Amministrazione Provinciale competente e dotati di apposita tessera di riconoscimento.

Ogni soggetto avente diritto all’accesso è tenuto ad un comportamento deferente nei confronti di tutti gli incaricati al servizio di vigilanza e dovrà esibire, a richiesta degli stessi, tutta la documentazione prescritta per l’accesso oltre ai documenti di identificazione personale.

Articolo 11

Il ripopolamento nelle aree cinofile vengono effettuati annualmente, nei modi e nelle forme prescritte dalla legge e dal Comitato di Gestione e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con l’immissione di selvaggina di cattura (di provenienza nazionale) effettuata alla presenza degli agenti di vigilanza dell’Amministrazione Provinciale e debitamente accompagnata da certificazione sanitaria.

Articolo 12

L’attività di addestramento è sempre vietata nei terreni in attualità di coltivazione quando essa possa arrecare danno effettivo alle colture. Il trasgressore risponde personalmente del danno provocato ai sensi dell’art. 2043 c.c., fatta salva l’eventuale azione penale da parte del danneggiato.

Articolo 13

A chiunque violi il presente regolamento verranno comminate le sanzioni prescritte dalle leggi e/o regolamenti in materia.

Inoltre, per alcuni tipi di infrazioni, saranno irrogate dal Comitato di Gestione sanzioni amministrative secondo quanto di seguito disposto:

  1. 1. Infrazioni che determinano il richiamo:

a)      conduzione di cani altrui;

b)      menomazione o uccisione di selvaggina da parte di cani particolarmente scorretti.

  1. 2. Infrazioni che determinano l’interdizione dall’area cinofila per il periodo di un anno

a)      aver ricevuto più di un richiamo nell’anno in corso;

b)      accesso nelle aree cinofile nei giorni o periodi non consentiti;

c)      accesso nelle aree cinofile con armi comuni da sparo nei periodi non consentiti;

d)     cattura o abbattimento di selvaggina all’interno delle aree cinofile;

e)      falsificazione o alterazione dei documenti che consentono l’accesso alle aree cinofile;

f)       ingresso nelle aree cinofile senza la prescritta copertura assicurativa;

g)      ingresso nelle aree cinofila senza il versamento della quota associativa e/o delle ulteriori quote stabilite dal Comitato di Gestione;

h)      ingresso nelle aree cinofile con un numero di cani eccedenti quello consentito;

i)        ingresso nelle aree cinofile nelle ore notturne.

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento dell’Ambito Territoriale di Caccia “Roveto-Carseolano”.

 

Chi è online

 4 visitatori online

Contatti

Orari Uffici Amministrativi:

Martedì - h 17.00/h 19.00
Mercoledì - h 17.00/h 19.00
Giovedì - h 17.00/h 19.00


Sede Amministrativa:
via della Torretta, 12
67069 - Tagliacozzo AQ
Recapito postale:
casella postale n° 45
67069 - Tagliacozzo AQ
Telefono/Fax:
0863 66599
Email:
atcrovetocarseolano@libero.it
(non accetta moduli domande ammissione)
PEC:
atcrovetocarseolano@pec.it
(non accetta moduli domande ammissione)

News

News

Si evidenzia che il periodo di presentazione delle domande ad ogni stagione venatoria è fissato dal 01 febbraio al 1 aprile di ogni anno (se le date indicate cadono di giorno festivo si intendono spostate al giorno feriale immediatamente successivo) e farà fede la data e ora di spedizione, secondo le modalità riportate nella home page e nelle sezioni dedicate del presente sito web.Tutte le domande con date antecedenti a quella del 1 febbraio saranno respinte.

Si ricorda a tutti gli iscritti e ammessi che al termine della stagione venatoria è obbligatorio riconsegnare all'ATC il tesserino di abbattimento debitamente compilato entro la data del 20 febbraio di ogni anno. Tale tesserino va riconsegnato anche in assenza di abbattimenti poiche è comunque necessario comunicare tutte le giornate di attività venatoria anche se non ci sono stati abbattimenti.

Copyright © 2010 A.T.C. Roveto - Carseolano.
All Rights Reserved. Powered and designed by MostWeb